Nuova Riforma del Processo Tributario : novità

Il 9 agosto 2022 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge relativo alla riforma del processo tributario che continua il suo lento percorso per garantire la pienezza della tutela dei diritti dei contribuenti. Le novità in sintesi:

  • trasformazione della magistratura tributaria da onoraria a professionale, cui si accederà tramite concorso,
  • introduzione della figura del giudice tributario monocratico,
  • realizzazione del processo tributario telematico,
  • innovazioni in materia di prova.

Ha avuto particolare risonanza mediatica l’introduzione del comma 5 bis all’art. 7 del dlsg n. 546/1992 secondo cui “..L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” : secondo numerosi commentatori la portata rivoluzionaria di questa norma consisterebbe nell’imporre all’amministrazione finanziaria l’onere della prova nel processo tributario con la conseguenza di limitare la portata delle presunzioni poste a fondamento dell’atto impositivo che ora dovrebbero essere vagliate con particolare rigore dal giudice adito.

Al di la’ di semplici sensazionalismi va brevemente esaminata la portata di questa norma: già da tempo la Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Sez. Tributaria Sentenza N. 955 del 20.01.2016) ha precisato che anche nel processo tributario si applica la generale regola in tema di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e ciò significa che l’amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Detto questo è necessario esaminare l’annosa questione delle c.d. presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”: risulta evidente che il comma 5 bis dell’art.7 dlgs n.546/92 non appare essere che una precisazione del principio già delineato dall’art. 2729 c.c..

La disposizione ha un suo valore innovativo, al di là di indebite semplificazioni, con indubbie ricadute positive per la tutela delle imprese e dei contribuenti: in primo luogo scardina in maniera netta la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quali sono quelli impositivi, con la conseguenza che l’Amministrazione sarà tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di prova applicabili anche ai contribuenti. Ma l’aspetto più innovativo, non immediatamente evidente, riguarda le presunzioni semplici poiché nel processo tributario presentano una loro rilevante particolarità in quanto sono dei mezzi di prova a fondamento non solo delle decisioni dei giudici tributari ma anche degli atti dall’amministrazione finanziaria. L’art. 7 comma 5 bis richiede che le presunzioni semplici alla base del provvedimento sanzionatorio siano specificamente provate negli elementi essenziali e che tali elementi siano sottoposti al vaglio del giudice; in altre parole la norma mira ad evitare che l’autorità giudicante accetti acriticamente le valutazioni di gravità, precisione e concordanza fatte dall’amministrazione finanziaria impedendo il contraddittorio con il contribuente

Articolo pubblicato sulla rivista online di Federitaly

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